Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 378/93, l’organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:
definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui
accertamento dell’indebitamento fuori bilancio
inserimento d’ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell’esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell’estinzione dei procedimenti
transazione delle vertenze
evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione
evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni
provvedimenti per l’accertamento e la riscossione dei residui attivi
individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile
individuazione ed acquisizione delle attività che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti
predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passività accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti
assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione
liquidazione e pagamento dei residui debiti fino alla concorrenza della massa attiva realizzata